Ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015 avente per oggetto "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2014/2015"


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Le principali disposizioni previste per gli alunni con disabilità sono riportate nell'articolo 22. Altre importanti indicazioni per le Commissioni dove sono presenti candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) e BES sono illustrate nell'articolo 23.



Art. 2 
Candidati interni 
7.  L’esito delle valutazioni per i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),  che,  ai  sensi dell’articolo 6,  comma  6,  del  decreto  ministeriale  12  luglio  2011,  n. 5669, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, è espresso dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del piano svolto. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto e finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
Ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, Per tutti gli studenti, esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro generale dei voti.

Art. 15 
Riunione preliminare 
5.   Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
i)   eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi Speciali (BES), individuando gli eventuali alunni che sostengono l’esame con le prove differenziate;

Art.20 
Correzione e valutazione  delle prove scritte 
5.   Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 22
Esami dei candidati con disabilità

1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazio-ni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali diffe-renti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma atte-stante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se ne-cessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nomi-nati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.


2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scritto grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgi-mento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.


4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato (P.E.I.) e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presiden-te della Repubblica n. 323 del 1998. Essi sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.

5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

6. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

7. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.


 
Art.23 
Esame dei candidati con DSA e BES 

1.  La Commissione d’esame –  sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita  considerazione  le  specifiche  situazioni  soggettive,  adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari  attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati  lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova  registrati in formati “mp3”.
Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
2.  I  candidati  con  certificazione  di  Disturbo Specifico  di  Apprendimento  (DSA),  che,  ai  sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.
3.  Per  quanto  riguarda  i  candidati  con  certificazione  di  Disturbo  Specifico  di  Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa,  o  in  un  giorno  successivo,  purché  compatibile  con  la  pubblicazione del punteggio  delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
4.  Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento  per  alunni  con Bisogni  educativi  speciali  ed  organizzazione  scolastica  per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati  con  Bisogni  Educativi Speciali  (BES).  A  tal  fine  il  consiglio  di  classe trasmette  alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.